Articolo 1
Costituzione
(1) Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del CCNL
Turismo 6 ottobre 1994 è costituito ad iniziativa delle
Organizzazioni Regionali della FEDERALBERGHI, FAITA, FIAVET,
e CONFCOMMERCIO-FIPE aderenti alla Confcommercio dell’Emilia
Romagna (“Unione Emiliano Romagnola degli Albergatori
– UERA” – “Faita Emilia Romagna”
– “FIAVET EMILIA ROMAGNA” – “UNIONE
REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELL’EMILIA
ROMAGNA”), e della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CGIL e UILTuCS
l’ Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo
dell’Emilia Romagna, di seguito denominato E.B.U.R.T.
Articolo 2
Natura
(1) L’Ente non persegue finalità di lucro ed esclude
in modo tassativo qualsiasi operazione di distribuzione di utili,
avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’ente, salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla legge.
Articolo 5
Scopi
(1) L’E.B.U.R.T. promuove e/o gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale
anche in collaborazione con la Regione e gli altri Enti competenti,
i quali condividono lo scopo di migliorare la situazione culturale
e professionale dei lavoratori, anche finalizzate all’avviamento
dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito
dei lavoratori e delle imprese alle condizioni che verranno
definite in sede regolamentare;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori che
partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente
stesso, nonché altri interventi di carattere sociale
in favore dei lavoratori;
d) iniziative tese ad agevolare l’incontro domanda-offerta
di lavoro, anche per l’assunzione di personale extra;
e) istituzione della banca dati per l’incontro tra domanda
ed offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro;
f) monitoraggio del ricorso al lavoro temporaneo e al contratto
a tempo determinato;
g) su mandato delle organizzazioni territoriali aderenti alle
parti costituenti l’E.B.U.R.T. e sulla base di apposite
convenzioni, a livello territoriale potrà ospitare le
commissioni paritetiche costituite a livello territoriale.
(2) L’E.B.U.R.T. può intraprendere iniziative,
appositamente finanziate, per favorire innovazione nelle imprese
del settore.
(3) Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché
dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio
che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento
culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione
di più elevati valori professionali e siano appropriati
alle caratteristiche delle attività del comparto.
(4) L’E.B.U.R.T. istituisce l’Osservatorio del Mercato
del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle
iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato
del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando
una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti
peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio
ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
(5) A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza,
le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Osservatorio
Nazionale inviando a quest’ultimo i risultati, di norma
a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate
dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni
di cui all’articolo 9 della legge n. 56 del 1987 e con
le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli
accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro,
di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone
i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio
Nazionale;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato
del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori
extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di
formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze
territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali
ed aziendali all’Osservatorio Nazionale.
(6) Svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio
dell’attività dei Centri di Servizio.
(7) L’E.B.U.R.T. inoltre, svolge ogni qualsiasi altro
compito successivamente definito dalle parti contraenti dai
CCNL e dagli accordi collettivi.
Articolo 6
Centri di Servizio
1) L’Ente Bilaterale si articola nell’ambito del
territorio in Centri di Servizio.
La costituzione dei Centri di Servizio è demandata ad
accordi istitutivi specifici tra le rappresentanze locali delle
Organizzazioni costituenti l’E.B.U.R.T. Emilia Romagna.
2) Il Centro di Servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende
che si avvalgono degli strumenti di cui agli articoli 61 e 62
del CCNL;
-assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione
dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’art.
23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande
dei lavoratori di cui all’art. 61 del CCNL;
- svolge ogni altro compito attribuitogli dall’E.B.U.R.T.
Regionale.
Articolo 7
Soci
(1) Sono Soci fondatori dell’E.B.U.R.T. le Organizzazioni
Sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro
firmatarie dell’accordo del 22 maggio 1996 e successive
modifiche in attuazione dell’articolo 6 del CCNL Turismo
del 6 ottobre 1994 e sono soci beneficiari le Aziende nonché
i lavoratori dipendenti secondo le modalità previste
dal Regolamento, che, oltre ad applicare integralmente il CCNL
e gli accordi collettivi in essere, corrispondono all’E.B.U.R.T.
le quote o contributi associativi di cui al successivo articolo
8 nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento.
(2) Le iniziative di cui all’articolo 5 del presente Statuto
integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali.
(3) In coerenza con gli obbiettivi di cui sopra e conformemente
a quanto disposto dall’articolo 6 del CCNL Turismo del
6 ottobre 1994, il 15% del gettito netto globale dell’E.B.U.R.T.,
o quanto stabilito dai successivi articolo 8 è destinato
al finanziamento dell’Osservatorio Nazionale del mercato
del lavoro.
(4) Le risorse del Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate
alla realizzazione delle iniziative di cui all’articolo
5, in ragione della provenienza, sia categoriale che territoriale
del gettito.
(5) In nessun caso è consentito il trasferimento della
quota o contributo associativo. La quota associativa non è
in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in
termini di partecipazione al patrimonio dell’associazione,
né durante la vita dell’associazione stessa, ne
in caso di suo scioglimento.
Articolo 7bis
Soci beneficiari: recesso ed esclusione
(1) Il rapporto associativo cessa in capo ai soci beneficiari
in caso di:
- scioglimento o liquidazione, per qualsiasi causa, di E.B.U.R.T.
- disapplicazione del CCNL settore turismo da parte del socio
beneficiario e/o mancato rispetto delle statuizioni di cui al
presente statuto o dell’annesso regolamento.
(2) In caso di esclusione o recesso del socio beneficiario,
per qualsiasi causa, niente sarà dovuto in termini di
rimborso totale o parziale di quanto il socio abbia eventualmente
già versato in esecuzione degli obblighi di cui al presente
statuto.
Articolo8
Finanziamento
(1) L’E.B.U.R.T. è finanziato con le quote o contributi
associativi conferiti dai propri soci, in applicazione del CCNL
e con le modalità previste dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro così come regolato dall’Accordo
Regionale del 22 maggio 1996 e successivamente modifiche e dal
Regolamento.
(2) L’ente bilaterale potrà inoltre valersi dalle
entrate derivanti:
- eventuali contributi, erogazioni liberali di soggetti pubblici
o privati;
- altri proventi derivanti da iniziative che diano esecuzione
agli scopi associativi;
- qualsiasi altro mezzo di cui E.B.U.R.T. possa valersi nel
pieno rispetto della normativa vigente.
Articolo 10
Assemblea
(1) L’Assemblea è composta in modo paritetico tra
i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
e delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro da 30
membri, nominati:
- n. 15 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro di cui n.7
nominati dalla UERA-FEDERALBERGHI, n. 6 nominati dalla FIPE-CONFCOMMERCIO
E.R., n. 1 nominato dalla FAITA E.R. e n. 1 nominato dalla FIAVET
E.R;
- n. 15 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui n. 5 nominati
dalla FILCAMS-CGIL dell’Emilia Romagna, n. 5 nominati
dalla FISASCAT-CISL dell’Emilia Romagna e n. 5 nominati
dalla UILTuCS-UIL dell’Emilia Romagna.
(2) I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali soci e nell’Assemblea
dell’ E.B.U.R.T. durano in carica tre anni e si intendono
riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive
organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un
mese prima della scadenza. E’ però consentito alle
stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri
membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque
momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
(3) Il nuovo rappresentante avrà, per la durata della
carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
Articolo 11
Poteri dell’Assemblea
(1) Spetta all’Assemblea di:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- approvare i regolamenti interni dell’ E.B.U.R.T.;
- deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi
di cui all’articolo 5 del presente Statuto;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi
dell’ E.B.U.R.T.;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse
dell’ E.B.U.R.T.;
- deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli
Amministratori ed i Sindaci;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere
in caso di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate
dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Articolo 12
Riunioni dell’Assemblea
(1) L’Assemblea si riunisce ordinariamente tre volte all’anno
e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno
cinque membri effettivi dell’Assemblea o dal Presidente
o dal Collegio dei Sindaci.
(2) La convocazione dell’Assemblea è effettuata
mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni
prima di quello fissato per la riunione.
(3) Gli avvisi devono contenere le indicazioni del luogo, giorno
ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’E.B.U.R.T.
Per la validità delle adunanze dell’Assemblea e
le relative deliberazioni è necessaria la presenza di
almeno la metà più uno dei suoi componenti, come
indicati nell’art. 10 del presente Statuto.
(5) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole
di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun
componente ha un voto.
Articolo 13
Il Presidente
(1) Il Presidente dell’E.B.U.R.T. viene eletto dall’Assemblea
alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti
i Sindacati dei Lavoratori e la volta successiva tra i membri
effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro.
Il Presidente dura in carica per un triennio, il Presidente
decada o si dimetta, il nuovo Presidente dura in carica fino
alla scadenza del triennio.
(2) Spetta al Presidente dell’E.B.U.R.T. di:
- rappresentare l’E.B.U.R.T di fronte ai terzi e stare
in giudizio;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e
del Comitato Esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente
Statuto e che gli vengano affidati dall’Assemblea o dal
Comitato Esecutivo.
(3) Il Presidente ha la firma sociale.
Articolo 14
Il Vice Presidente
(1) Il Vice Presidente dell’E.B.U.R.T. viene eletto dall’Assemblea
alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti
le Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra
i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori,
in mode che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà
scelto fra i rappresentanti l’Associazione dei datori
di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti
i Sindacati dei Lavoratori e viceversa.
(2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento
delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente
alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite
per il Presidente.
Articolo 15
Il Comitato Esecutivo
(1) Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra
i componenti l’Assemblea e così ripartiti:
a) Il Presidente dell’Assemblea;
b) Il Vice Presidente dell’Assemblea;
c) due membri nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
d) due membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Articolo 16
Poteri del Comitato Esecutivo
(1) Spetta al Comitato Esecutivo di:
- attuare le iniziative promosse dall’Assemblea e vigilare
sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull’attuazione delle iniziative promosse dall’E.B.U.R.T.;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi
dell’E.B.U.R.T.;
- regolare il trattamento economico e normativo di collaborazione
ed eventuali dipendenti rispetto ai quali assume anche le decisioni
relative alla instaurazione ed alla cessazione dei rapporti
di lavoro e di collaborazione;
- predisporre i regolamenti interni dell’E.B.U.R.T. e
sottoporli all’approvazione dell’Assemblea; - approvare
i verbali delle proprie riunioni.
Articolo 17
Riunioni del Comitato Esecutivo
(1) Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due
mesi, e , straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da
almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
(2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso
scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione
può essere ridotto a giorni 2 e la convocazione stessa
può avvenire anche telegraficamente, via fax e per via
telematica.
(3) Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo,
giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’E.B.U.R.T.
o dal Vice Presidente in sua assenza.
(5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni
è necessaria la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi componenti, e cioè di almeno quattro membri.
(6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole
di almeno quattro membri.
(7) Ciascun membro ha un voto.
(8) Hanno diritto di partecipazione al Comitato Esecutivo, senza
diritto di voto, i soci che non esprimano un proprio rappresentante
in seno allo stesso.
Articolo 18
Il Collegio dei Sindaci
(1) Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri
effettivi così designati: uno delle Associazioni dei
datori di lavoro, uno dei Sindacati dei Lavoratori, il terzo
scelto di comune accordo fra gli iscritti al Registro dei revisori
contabili; quest’ultimo riveste altresì funzione
di Presidente del Consiglio dei Revisori.
(2) Le predette organizzazioni designano inoltre due Sindaci
supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente
assenti per cause di forza maggiore.
(3) I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica
tre anni e possono essere riconfermati.
(4) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di
cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 c.c. in quanto applicabili.
Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali
irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle
loro funzioni.
(5) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell’E.B.U.R.T.
per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture
dei registri contabili.
(6) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed
ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga
opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
(7) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio
con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato
per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione
può essere ridotto a giorni 2 e la convocazione stessa
può avvenire anche telegraficamente, via fax o per via
telematica. Gli avvisi devono contenere l’indicazione
del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(8) I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni
dell’Assemblea senza voto deliberativo.
Articolo 19
Il Patrimonio dell’E.B.U.R.T.
(1) Le disponibilità dell’E.B.U.R.T. sono costituite
dall’ammontare dei contributi di cui al precedente articolo
7, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei
contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
(2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell’E.B.U.R.T.
le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni
e per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni
di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’E.B.U.R.T.
ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture
pubbliche internazionali o locali.
(3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del
settore Turismo, il patrimonio dell’E.B.U.R.T. è
utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità
di cui all’art. 5 o accantonato – se ritenuto necessario
o opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità
in futuro.
(4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale,
al patrimonio dell’E.B.U.R.T., è quello del “fondo
comune” regolato per solidale irrevocabile volontà
dei soci fondatori dalle previsioni del presente Statuto, con
espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle
disposizioni in tema di comunioni di beni.
(5) I soci di E.B.U.R.T., siano essi soci fondatori o soci beneficiari,
non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio di E.B.U.R.T.
sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento
dello stesso.
(6) In caso di scioglimento per qualsiasi causa di E.B.U.R.T.
il patrimonio sarà devoluto a favore di enti pubblici
e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite
dall’Ente, secondo le determinazioni dell’assemblea
o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre
1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 20
Gestione dell’E.B.U.R.T. (1) Per le spese di impianto e di gestione, l’E.B.U.R.T.
potrà avvalersi delle disponibilità di cui all’art.
19. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi
titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato
dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice
Presidente.
Articolo 21
Bilancio dell’E.B.U.R.T.
(1) Gli esercizi finanziari dell’E.B.U.R.T. hanno inizio
il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Alla
fine di ogni esercizio ed entro sei mesi dalla conclusione del
medesimo il Comitato Esecutivo provvede alla redazione e alla
presentazione all’assemblea del bilancio consuntivo riguardante
la gestione di E.B.U.R.T. e del bilancio preventivo per l’esercizio
in corso. Entro lo stesso termine l’assemblea approva
il bilancio preventivo e consuntivo.
(2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere
approvati dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale
e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato
Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo
devono essere trasmessi entro 10 giorni dall’approvazione
al Comitato di Vigilanza Nazionale di cui all’articolo
6 del CCNL Turismo del 6 Ottobre 1994 ed alle Organizzazioni
Sindacali di cui all’articolo 1 del presente Statuto.
Articolo 22
Liquidazione dell’E.B.U.R.T.
(1) La messa in liquidazione dell’E.B.U.R.T. è
disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti
di cui all’articolo 1 nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni
di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa
la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia generale
per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni
contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta
ed al versamento dei contributi.
(2) Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle
ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l’obbligo
per tutti i soggetti di cui all’articolo 8 di accantonare
presso l’E.B.U.R.T. i contribuiti di cui al precedente
comma e di pagare i medesimi.
(3) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni
stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di
cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre
nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese dal
giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto,
ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale
di Bologna.
(4) Le anzidette Organizzazioni determinano all’atto della
messa in liquidazione dell’E.B.U.R.T. i compiti dei liquidatori
e successivamente ne ratificano l’operato.
(5) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della
liquidazione sarà devoluto in ottemperanza all’art
19 comma 6 del presente statuto.
Articolo 23
Modifiche statutarie
(1) Qualunque modifica al presente statuto, nonché al
regolamento, deve essere preposta dalle Organizzazioni Sindacali
di cui all’art. 1, sentito il parere vincolante del Comitato
di Vigilanza Nazionale il quale è tenuto ad esprimerlo
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e deliberata
dall’Assemblea dell’E.B.U.R.T., con votazione a
maggioranza di due terzi dei componenti l’Assemblea stessa.
Articolo 24
Controversie
(1) Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione
ed applicazione del presente statuto, nonché del regolamento,
è deferita all’esame del Comitato di Vigilanza
Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
Articolo 25
Disposizioni finali
(1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente
Statuto, valgono le norme di cui al regolamento ed, in quanto
applicabili, le norme di legge in vigore.