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Statuto

Art. 1 - Costituzione Art. 2 - Natura
Art. 3 - Durata Art. 4 - Sede
Art. 5 - Scopi Art. 6 - Centri di Servizio
Art. 7 - Soci Art. 7bis - Soci beneficiari: recesso ed esclusione
Art. 8 - Finanziamento Art. 9 - Organi dell'E.B.U.R.T.
Art. 10 - Assemblea Art. 11 - Poteri dell'assemblea
Art. 12 - Riunioni dell'assemblea Art. 13 - Il Presidente
Art. 14 - Il Vice Presidente Art. 15 - Il Comitato Esecutivo
Art. 16 - Poteri del Comitato Esecuvito Art. 17 - Riunioni del Comitato Esecutivo
Art. 18 - Il Collegio dei Sindaci Art. 19 - Il patrimonio dell'E.B.U.R.T
Art. 20 - Gestione dell'E.B.U.R.T Art. 21 - Bilancio dell'E.B.U.R.T
Art. 22 - Liquidazione dell'E.B.U.R.T Art. 23 - Modifiche statutarie
Art. 24 - Controversie Art. 25 - Disposizioni finali


Articolo 1
Costituzione

(1) Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è costituito ad iniziativa delle Organizzazioni Regionali della FEDERALBERGHI, FAITA, FIAVET, e CONFCOMMERCIO-FIPE aderenti alla Confcommercio dell’Emilia Romagna (“Unione Emiliano Romagnola degli Albergatori – UERA” – “Faita Emilia Romagna” – “FIAVET EMILIA ROMAGNA” – “UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELL’EMILIA ROMAGNA”), e della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CGIL e UILTuCS
l’ Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo dell’Emilia Romagna, di seguito denominato E.B.U.R.T.
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Articolo 2
Natura

(1) L’Ente non persegue finalità di lucro ed esclude in modo tassativo qualsiasi operazione di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
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Articolo 3
Durata

(1) La durate dell’E.B.U.R.T. è a tempo indeterminato
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Articolo 4
Sede

(1) L’E.B.U.R.T. ha sede in Bologna, presso la Confcommercio Emilia Romagna.
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Articolo 5
Scopi

(1) L’E.B.U.R.T. promuove e/o gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Regione e gli altri Enti competenti, i quali condividono lo scopo di migliorare la situazione culturale e professionale dei lavoratori, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori e delle imprese alle condizioni che verranno definite in sede regolamentare;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) iniziative tese ad agevolare l’incontro domanda-offerta di lavoro, anche per l’assunzione di personale extra;
e) istituzione della banca dati per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro;
f) monitoraggio del ricorso al lavoro temporaneo e al contratto a tempo determinato;
g) su mandato delle organizzazioni territoriali aderenti alle parti costituenti l’E.B.U.R.T. e sulla base di apposite convenzioni, a livello territoriale potrà ospitare le commissioni paritetiche costituite a livello territoriale.
(2) L’E.B.U.R.T. può intraprendere iniziative, appositamente finanziate, per favorire innovazione nelle imprese del settore.
(3) Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
(4) L’E.B.U.R.T. istituisce l’Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
(5) A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Osservatorio Nazionale inviando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali all’Osservatorio Nazionale.
(6) Svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio.
(7) L’E.B.U.R.T. inoltre, svolge ogni qualsiasi altro compito successivamente definito dalle parti contraenti dai CCNL e dagli accordi collettivi.
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Articolo 6
Centri di Servizio

1) L’Ente Bilaterale si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio.
La costituzione dei Centri di Servizio è demandata ad accordi istitutivi specifici tra le rappresentanze locali delle Organizzazioni costituenti l’E.B.U.R.T. Emilia Romagna.
2) Il Centro di Servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgono degli strumenti di cui agli articoli 61 e 62 del CCNL;
-assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’art. 61 del CCNL;
- svolge ogni altro compito attribuitogli dall’E.B.U.R.T. Regionale.
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Articolo 7
Soci

(1) Sono Soci fondatori dell’E.B.U.R.T. le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell’accordo del 22 maggio 1996 e successive modifiche in attuazione dell’articolo 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994 e sono soci beneficiari le Aziende nonché i lavoratori dipendenti secondo le modalità previste dal Regolamento, che, oltre ad applicare integralmente il CCNL e gli accordi collettivi in essere, corrispondono all’E.B.U.R.T. le quote o contributi associativi di cui al successivo articolo 8 nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento.
(2) Le iniziative di cui all’articolo 5 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali.
(3) In coerenza con gli obbiettivi di cui sopra e conformemente a quanto disposto dall’articolo 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994, il 15% del gettito netto globale dell’E.B.U.R.T., o quanto stabilito dai successivi articolo 8 è destinato al finanziamento dell’Osservatorio Nazionale del mercato del lavoro.
(4) Le risorse del Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 5, in ragione della provenienza, sia categoriale che territoriale del gettito.
(5) In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’associazione, né durante la vita dell’associazione stessa, ne in caso di suo scioglimento.
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Articolo 7bis
Soci beneficiari: recesso ed esclusione

(1) Il rapporto associativo cessa in capo ai soci beneficiari in caso di:
- scioglimento o liquidazione, per qualsiasi causa, di E.B.U.R.T.
- disapplicazione del CCNL settore turismo da parte del socio beneficiario e/o mancato rispetto delle statuizioni di cui al presente statuto o dell’annesso regolamento.
(2) In caso di esclusione o recesso del socio beneficiario, per qualsiasi causa, niente sarà dovuto in termini di rimborso totale o parziale di quanto il socio abbia eventualmente già versato in esecuzione degli obblighi di cui al presente statuto.
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Articolo8
Finanziamento

(1) L’E.B.U.R.T. è finanziato con le quote o contributi associativi conferiti dai propri soci, in applicazione del CCNL e con le modalità previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro così come regolato dall’Accordo Regionale del 22 maggio 1996 e successivamente modifiche e dal Regolamento.
(2) L’ente bilaterale potrà inoltre valersi dalle entrate derivanti:
- eventuali contributi, erogazioni liberali di soggetti pubblici o privati;
- altri proventi derivanti da iniziative che diano esecuzione agli scopi associativi;
- qualsiasi altro mezzo di cui E.B.U.R.T. possa valersi nel pieno rispetto della normativa vigente.
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Articolo 9
Organi dell’ E.B.U.R.T.

(1) Sono organi dell’ E.B.U.R.T.:
- L’Assemblea
- Il Presidente
- Il Comitato Esecutivo
- Il Collegio dei Sindaci
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Articolo 10
Assemblea

(1) L’Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro da 30 membri, nominati:
- n. 15 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro di cui n.7 nominati dalla UERA-FEDERALBERGHI, n. 6 nominati dalla FIPE-CONFCOMMERCIO E.R., n. 1 nominato dalla FAITA E.R. e n. 1 nominato dalla FIAVET E.R;
- n. 15 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui n. 5 nominati dalla FILCAMS-CGIL dell’Emilia Romagna, n. 5 nominati dalla FISASCAT-CISL dell’Emilia Romagna e n. 5 nominati dalla UILTuCS-UIL dell’Emilia Romagna.
(2) I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali soci e nell’Assemblea dell’ E.B.U.R.T. durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E’ però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
(3) Il nuovo rappresentante avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
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Articolo 11
Poteri dell’Assemblea

(1) Spetta all’Assemblea di:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- approvare i regolamenti interni dell’ E.B.U.R.T.;
- deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’articolo 5 del presente Statuto;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’ E.B.U.R.T.;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse dell’ E.B.U.R.T.;
- deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere in caso di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
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Articolo 12
Riunioni dell’Assemblea

(1) L’Assemblea si riunisce ordinariamente tre volte all’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno cinque membri effettivi dell’Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
(2) La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
(3) Gli avvisi devono contenere le indicazioni del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’E.B.U.R.T. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, come indicati nell’art. 10 del presente Statuto.
(5) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun componente ha un voto.
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Articolo 13
Il Presidente

(1) Il Presidente dell’E.B.U.R.T. viene eletto dall’Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un triennio, il Presidente decada o si dimetta, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.
(2) Spetta al Presidente dell’E.B.U.R.T. di:
- rappresentare l’E.B.U.R.T di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto e che gli vengano affidati dall’Assemblea o dal Comitato Esecutivo.
(3) Il Presidente ha la firma sociale.
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Articolo 14
Il Vice Presidente

(1) Il Vice Presidente dell’E.B.U.R.T. viene eletto dall’Assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori, in mode che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l’Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e viceversa.
(2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
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Articolo 15
Il Comitato Esecutivo

(1) Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l’Assemblea e così ripartiti:
a) Il Presidente dell’Assemblea;
b) Il Vice Presidente dell’Assemblea;
c) due membri nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
d) due membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
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Articolo 16
Poteri del Comitato Esecutivo

(1) Spetta al Comitato Esecutivo di:
- attuare le iniziative promosse dall’Assemblea e vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull’attuazione delle iniziative promosse dall’E.B.U.R.T.;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’E.B.U.R.T.;
- regolare il trattamento economico e normativo di collaborazione ed eventuali dipendenti rispetto ai quali assume anche le decisioni relative alla instaurazione ed alla cessazione dei rapporti di lavoro e di collaborazione;
- predisporre i regolamenti interni dell’E.B.U.R.T. e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea; - approvare i verbali delle proprie riunioni.
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Articolo 17
Riunioni del Comitato Esecutivo

(1) Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e , straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
(2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a giorni 2 e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente, via fax e per via telematica.
(3) Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’E.B.U.R.T. o dal Vice Presidente in sua assenza.
(5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno quattro membri.
(6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri.
(7) Ciascun membro ha un voto.
(8) Hanno diritto di partecipazione al Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, i soci che non esprimano un proprio rappresentante in seno allo stesso.
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Articolo 18
Il Collegio dei Sindaci

(1) Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno delle Associazioni dei datori di lavoro, uno dei Sindacati dei Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili; quest’ultimo riveste altresì funzione di Presidente del Consiglio dei Revisori.
(2) Le predette organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
(3) I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
(4) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 c.c. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
(5) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell’E.B.U.R.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
(6) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
(7) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a giorni 2 e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente, via fax o per via telematica. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(8) I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea senza voto deliberativo.
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Articolo 19
Il Patrimonio dell’E.B.U.R.T.

(1) Le disponibilità dell’E.B.U.R.T. sono costituite dall’ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
(2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell’E.B.U.R.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’E.B.U.R.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
(3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell’E.B.U.R.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 5 o accantonato – se ritenuto necessario o opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
(4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’E.B.U.R.T., è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci fondatori dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunioni di beni.
(5) I soci di E.B.U.R.T., siano essi soci fondatori o soci beneficiari, non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio di E.B.U.R.T. sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
(6) In caso di scioglimento per qualsiasi causa di E.B.U.R.T. il patrimonio sarà devoluto a favore di enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni dell’assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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Articolo 20
Gestione dell’E.B.U.R.T.
(1) Per le spese di impianto e di gestione, l’E.B.U.R.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all’art. 19. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
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Articolo 21
Bilancio dell’E.B.U.R.T.

(1) Gli esercizi finanziari dell’E.B.U.R.T. hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio ed entro sei mesi dalla conclusione del medesimo il Comitato Esecutivo provvede alla redazione e alla presentazione all’assemblea del bilancio consuntivo riguardante la gestione di E.B.U.R.T. e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso. Entro lo stesso termine l’assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo.
(2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi entro 10 giorni dall’approvazione al Comitato di Vigilanza Nazionale di cui all’articolo 6 del CCNL Turismo del 6 Ottobre 1994 ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all’articolo 1 del presente Statuto.
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Articolo 22
Liquidazione dell’E.B.U.R.T.

(1) La messa in liquidazione dell’E.B.U.R.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all’articolo 1 nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
(2) Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l’obbligo per tutti i soggetti di cui all’articolo 8 di accantonare presso l’E.B.U.R.T. i contribuiti di cui al precedente comma e di pagare i medesimi.
(3) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale di Bologna.
(4) Le anzidette Organizzazioni determinano all’atto della messa in liquidazione dell’E.B.U.R.T. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
(5) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto in ottemperanza all’art 19 comma 6 del presente statuto.
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Articolo 23
Modifiche statutarie

(1) Qualunque modifica al presente statuto, nonché al regolamento, deve essere preposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 1, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale il quale è tenuto ad esprimerlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e deliberata dall’Assemblea dell’E.B.U.R.T., con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l’Assemblea stessa.
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Articolo 24
Controversie

(1) Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché del regolamento, è deferita all’esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.
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Articolo 25
Disposizioni finali

(1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
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