Fondo sostegno al reddito Fondo sostegno al reddito

Attività


Fondo sostegno al reddito


Le domande possono essere compilate tramite l’Area Riservata

Per accedere alle prestazioni sono necessari i seguenti requisiti di regolarità contributiva all'ente:

-  36 mesi di versamenti continuativi per l'azienda

-  6 mesi di versamenti continuativi per il lavoratore 

Si ricorda che le prestazioni di Fondo Sostegno al Reddito di EBURT sono alternative agli ammortizzatori sociali pubblici, pertanto non sono integrative di FIS o CIGD.

DESTINATARI
Lavoratori cessati per:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche a seguito di procedura ex l. 223/1991
  • Dimissioni per giusta causa (escluso art. 55 Dlgs. 151/2001)
  • Risoluzione consensuale per trasferimento > 50 km.
  • Termine del rapporto di apprendistato

REQUISITI
Percepimento trattamento Naspi; istanza presentata da una Organizzazione Sindacale socia di EBURT

CONTRIBUTO
20% lordo del trattamento Naspi dal 4° al 12° mese (91° - 360° giorno)

SCADENZA
90 gg. dalla cessazione del rapporto per presentare domanda; 30 gg. dal pagamento INPS per l’invio delle contabili

PAGAMENTO
Diretto al lavoratore in 3 tranches complessive. Il pagamento potrà essere effettuato solamente a seguito del regolare invio a EBURT delle contabili di pagamento INPS

COME FARE DOMANDA
Accedere all’Area Riservata e compilare il modulo allegando: 

  • copia dell’ultima busta paga
  • documentazione afferente la cessazione del rapporto di lavoro
  • nel caso di risoluzione nell’ambito di procedura ex lege n. 223/1991, va inoltre allegato il verbale redatto a conclusione della stessa
  • la prima pagina del modulo con il timbro e la firma di una delle Organizzazioni Sindacali socie di EBURT

ALTRE INFORMAZIONI E DETTAGLIO
Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato cessi per uno dei seguenti motivi:
a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche per effetto di procedura ex lege n. 223/1991;
b) dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni per maternità (art. 55 DLgs. 151/2001);
c) risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede lavorativa oltre 50 km;
d) termine del rapporto di apprendistato,

al lavoratore verrà corrisposto un contributo integrativo lordo pari al 20% del trattamento Naspi percepito dal 4° al 12° mese. L’integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l’Inps non corrisponda il trattamento Naspi. 
Il predetto contributo, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, sarà riconosciuto a fronte di una specifica istanza, da presentare a EBURT tramite una delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, a cui il lavoratore abbia aderito e/o conferito mandato a verificare le possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro.
Il contributo integrativo è pari al 20% del trattamento NASpI per i mesi dal 4° al 12°, ovvero dal 91° giorno al 360° giorno. 
Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro. In caso di esito negativo, l’istanza è presentata a EBURT a firma del lavoratore e dell’Organizzazione Sindacale su apposita modulistica, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per consentire ad EBURT la liquidazione del contributo del presente articolo il lavoratore deve presentare entro 30 giorni dall’avvenuta liquidazione della NASpI, copia del cassetto previdenziale del cittadino dell’Inps o contabile bancaria, purché attestante l’ammontare lordo della indennità di disoccupazione percepita e il periodo liquidato dall’INPS.

Il contributo sarà corrisposto da EBURT ai lavoratori, a cadenza trimestrale, mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da EBURT tramite produzione di busta paga e CU.

DESTINATARI
Aziende fino a 5 dipendenti a cui non sono riconosciuti ammortizzatori sociali

REQUISITI
Accordo sindacale con riduzione oraria massima del 50% e maturazione piena dei ratei di 13ma e 14ma; parere del CST EBURT

CONTRIBUTO
50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) fino ad un massimo di 1040 ore pro capite in 24 mesi (riproporzionato per i part-time).

SCADENZA
entro 30 gg. dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale

COME FARE DOMANDA
E' necessario accedere all’Area Riservata e compilare il modulo allegando copia dell'accordo sindacale. 

ALTRE INFORMAZIONI E DETTAGLIO
Nelle aziende fino a 5 dipendenti, per le quali non sono riconosciuti ammortizzatori sociali, con accordo sindacale si potrà prevedere la riduzione dell’orario di lavoro settimanale nel limite massimo del 50%. In tal caso EBURT interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda (come determinata dall'art. 148 del CCNL Turismo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni) persa conseguentemente alla riduzione d'orario fino ad un massimo di 1040 ore (riproporzionate per i part timers) pro capite nell'arco di 24 mesi. Il contributo orario EBURT non potrà comunque superare il massimale orario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale (art. 3 DLgs. n. 148/2015, comma 5 lettera b). Nei periodi di riduzione dell’orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.
L'importo integrativo EBURT sarà mensilmente anticipato dall'azienda ai lavoratori.

EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d’imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell’azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l’azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruzione della domanda.

Le prestazioni previste nel presente articolo saranno riconosciute per ogni azienda esclusivamente per un massimo di 24 mesi nell'arco di un quadriennio mobile.

DESTINATARI
Aziende che subiscono eventi imprevisti ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, che comportano la cessazione temporanea dell’attività aziendale ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore

REQUISITI
Accordo sindacale con evidenza dell’evento, della durata massima della sospensione e del ricorso al contributo EBURT; parere del CST

CONTRIBUTO
50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) fino ad un massimo di 60 gg. all’anno. Anche per lavoratori stagionali e tempi determinato (in deroga)

SCADENZA
Entro 30 gg. dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale

COME FARE DOMANDA
E' necessario accedere all’Area Riservata e compilare il modulo allegando copia dell'accordo sindacale.

ALTRE INFORMAZIONI E DETTAGLIO
Si riconosce un contributo a fronte della sospensione dell’attività lavorativa conseguente ad eventi imprevisti ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, che comportano la cessazione temporanea dell’attività aziendale ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. In dette occasioni, qualora sia indispensabile la sospensione dell’attività e conseguentemente della prestazione lavorativa, dovrà essere stipulato un accordo territoriale tempestivo con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell’evento nelle casistiche di cui sopra e che definisca la durata massima della sospensione nonché la possibilità di ricorso al contributo a carico di EBURT.
Detto sussidio è pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa e viene riconosciuto per un periodo massimo di 60 gg. all’anno.
Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori.
Il contributo è riconosciuto anche ai dipendenti in forza con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Allegato 7 punto 2.2.)

Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l’azienda trasmette ad EBURT la copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l’avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo. Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBURT si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all’avvio della sospensione.

EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d’imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell’azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l’azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruzione della domanda.

DESTINATARI
Aziende stagionali soggette a condizioni meteorologiche che comportano la sospensione della prestazione lavorativa: stabilimenti balneari, parchi a tema e campeggi con annessi pubblici esercizi

REQUISITI
Trasmissione al CST dell’avvenuta sospensione riportante data, elenco lavoratori interessati, orario contrattuale e numero ore di sospensione

CONTRIBUTO
50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) fino ad un massimo di 15 gg. all’anno. Anche per lavoratori stagionali e tempi determinato (in deroga)

SCADENZA
Entro il 5°giorno successivo all’evento

COME FARE DOMANDA
E' necessario accedere all’Area Riservata e compilare il modulo, comunicando: 

  • la data dell’evento atmosferico
  • i lavoratori interessati
  • l’orario contrattualmente previsto
  • l’orario di sospensione dell’attività lavorativa effettuato

ALTRE INFORMAZIONI E DETTAGLIO
Si riconosce un contributo a fronte di condizioni meteorologiche che comportano la sospensione della prestazione lavorativa per le aziende che esercitano attività stagionale:
a) stabilimenti balneari e pubblici esercizi annessi;
b) parchi a tema e pubblici esercizi annessi;
c) campeggi e pubblici esercizi annessi.
In dette occasioni, l’attività aziendale viene ridotta in modo prevalente o totalmente sospesa, con conseguente inutilizzabilità della prestazione lavorativa degli addetti.
EBURT riconosce, previo parere del CST EBURT, un contributo in favore dei dipendenti in forza pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa per un periodo massimo di 15 gg. all’anno. Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori.
Il contributo è riconosciuto anche ai dipendenti in forza con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Allegato 7 punto 2.2.)

La comunicazione dev’essere presentata entro il quinto giorno di calendario successivo al giorno dell’evento atmosferico.

Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l’azienda trasmette ad EBURT la copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l’avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo. Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBURT si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all’avvio della sospensione.

EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d’imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell’azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l’azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruzione della domanda.

DESTINATARI
Aziende che non possono fruire di ammortizzatori sociali, in caso di allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali a livello territoriale, che determini la contrazione dell’attività aziendale

REQUISITI
Accordo sindacale con riconoscimento della rilevanza del cantiere, impegno a non ridurre l’organico né utilizzare lavoro somministrato; parere del CST

CONTRIBUTO
50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) applicabile anche ai PT non < 20h settimanali, fino ad un massimo di 90 gg. pro capite, compresa la parte contributiva a carico azienda.

SCADENZA
Entro 30 gg. dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale

COME FARE DOMANDA
E' necessario accedere all’Area Riservata e compilare il modulo allegando copia dell'accordo sindacale.

ALTRE INFORMAZIONI E DETTAGLIO
Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell'allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo a livello territoriale, che determini la contrazione dell’attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si possa procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale a una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali) e per un massimo di 90 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d’organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato, EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa, compresa la parte contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori e saranno assoggettati alle ritenute contributive e fiscali.
L’azienda deve trasmettere al CST EBURT copia dell’accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l’azienda trasmette ad EBURT la copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l’avvenuta anticipazione del contributo.
Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBURT si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all’avvio della sospensione e/o riduzione orario.

EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d’imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell’azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l’azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruzione della domanda.

DESTINATARI
Aziende che non possono fruire di ammortizzatori sociali, in caso di allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali a livello territoriale, che determini la sospensione dell’attività aziendale

REQUISITI
Accordo sindacale; parere del CST

CONTRIBUTO
60% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) fino ad un massimo di 60 gg. pro capite, compresa la parte contributiva a carico azienda

SCADENZA
Entro 30 gg. dalla sottoscrizione dell’accordo sindacale

COME FARE DOMANDA
E' necessario accedere all’Area Riservata e compilare il modulo allegando copia dell'accordo sindacale.

ALTRE INFORMAZIONI E DETTAGLIO
Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell'allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo a livello territoriale, che determini la contrazione dell’attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si possa procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale ad una sospensione dell'attività lavorativa, EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo pari al 60% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa, compresa la parte contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore, per un periodo massimo di 60 giorni.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori e saranno assoggettati alle ritenute contributive e fiscali.
L’azienda deve trasmettere al CST EBURT copia dell’accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l’azienda trasmette ad EBURT la copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l’avvenuta anticipazione del contributo.
Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBURT si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all’avvio della sospensione e/o riduzione orario.

EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d’imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell’azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l’azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruzione della domanda.

In alternativa alla compilazione online è possibile scaricare il modulo e inviarlo a mezzo PEC a eburt@legalmail.it oppure mail a info@eburt.it

Esistono due moduli per le prestazioni di Fondo Sostegno al Reddito:

  • Il modulo per l'integrazione alla NASPI.
  • Il modulo per le prestazioni di Fondo Sostegno al Reddito alle aziende.

Compila tutti i campi (compresa la mail) correttamente e verifica di avere tutti gli allegati prima di procedere all'invio.